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Hai ricevuto una casa in eredità e hai deciso di venderla? Ti starai chiedendo, molto probabilmente, in quale arcano regime di tassazione dovrai incappare, oppure se sei obbligato a fare la dichiarazione dei redditi.

Ai sensi dell’art 67 T.U.I.R. Lettera b) sono sempre escluse da tassazione le plusvalenze realizzate dalla cessione di fabbricati acquisiti in successione.

Qualora invece, il fabbricato sia stato acquisito a titolo oneroso con un atto di compravendita, la prima domanda che ti devi porre è se si è generata una plusvalenza (differenza positiva tra il costo di acquisto e il prezzo di vendita) o meno.

 Se questa si è originata, i 5 anni sono la linea di demarcazione che sancisce se la plusvalenza deve essere tassata oppure no.

Se sono trascorsi almeno 5 anni dal momento dell’acquisto, niente deve essere tassato; se invece non sono trascorsi 5 anni, la plusvalenza deve essere dichiarata nella denuncia dei redditi e sottoposta a tassazione. ( A meno che, l’immobile fosse l’ abitazione principale del cedente o dei suoi familiari PER LA MAGGIOR PARTE DEL PERIODO DI DETENZIONE ). In alternativa, si può assoggettare la plusvalenza ad imposta sostitutiva del 20% direttamente nel rogito notarile.

Nel caso in cui il fabbricato è acquisito per donazione, si deve tenere bene a mente che, i 5 anni decorrono dalla data di acquisto da parte del donante, e ai fini della determinazione del periodo quinquennale di detenzione, il periodo di possesso rilevante deve tener conto, sommandoli, del periodo di possesso del donatario/cedente e del donante.

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