In seguito alla situazione epidemiologica da Corona Virus, si è reso necessario dare uno sprint alla nostra economia e trovare un modo per introdurre liquidità nel sistema.
Con la leva fiscale dell’ ECOBONUS, prevista dal Decreto Rilancio, è arrivato un vero “ potenziale ” cannone di liquidità.
E’ Importante, sottolineare che, il Decreto Rilancio, è si in vigore dal 19 maggio 2020, ma deve essere convertito in legge entro 60 giorni, quindi, entro il prossimo 18 luglio.
Per questo motivo ,si dovrà porre molta attenzione alle modifiche, in quanto sono numerosissimi gli emendamenti in corso d’esame.
….. se rimarrà tutto intatto, si riuscirà a creare un beneficio al contribuente che andrà oltre l’importo speso.
Infatti, per ogni 100 € spesi, 110 € saranno il beneficio, ovvero, ci si potrà detrarre dalla dichiarazione dei redditi, il 110% dell’importo speso in 5 rate annuali di uguale importo, salvo, come vedremo in seguito, la possibilità di chiedere uno sconto in fattura, o cedere il credito d’imposta.
Attenzione, stiamo parlando di spese che devono essere sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Sarà quindi il PRINCIPIO DI CASSA a guidare l’effettiva generazione di questo beneficio, a prescindere dalla data di effettuazione delle opere. ( comma 1 dell’art 119).
Gli articoli di interesse per l’ Ecobonus, all’interno del Decreto Rilancio, sono il 119 e il 121.
Con l’art. 119 vengono esposti gli interventi principali e secondari da eseguire per usufruire dell’ incentivo, mentre con l’art 121 viene presentato lo strumento per monetizzare il beneficio, e trasformarlo in sconto sulla fattura oppure in credito d’imposta cedibile.
Vediamo quali sono gli interventi c.d primari agevolabili :
- Isolamento termico (c.d cappotto termico);
- Sostituzione di caldaie con impianti a pompe di calore o a condensazione (anche abbinati all ’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo) sulle parti comuni degli edifici, oppure su edifici unifamiliari;
- Interventi per l’adozione di misure antisismiche.
QUESTI INTERVENTI DEVONO NECESSARIAMENTE CONSENTIRE IL MIGLIORAMENTO DI ALMENO DUE CLASSI ENERGETICHE DELL’EDIFICIO, OVVERO, SE NON POSSIBILE, IL CONSEGUIMENTO DELLA CLASSE ENERGETICA PIU’ ALTA.
Chi può beneficiare dell’agevolazione?:
- Condomini;
- Persone fisiche fuori dall’attività d’impresa e professionale sulle singole unità immobiliari monofamiliari;
- Gli istituti autonomi case popolari (IACP);
- Dalle cooperative di abitazione e proprietà indivisa.
I limiti di spesa sono : 60000.00 € per il cappotto termico e 30.000 € per gli impianti di climatizzazione.
In materia, sentirete spesso parlare dell’ EFFETTO TRAINO, che consiste semplicemente nel fatto che, l’aliquota prevista del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi (c.d secondari) di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei cosiddetti interventi primari.
Esempio di interventi secondari:
- Sostituzione infissi, installazione schermature solari, installazione domotica….ecc
Facciamo un esempio:
Se Luigi sostituisce gli infissi con una diversa tipologia in grado di assicurare il risparmio energetico, può usufruire della detrazione del 50%.
Se invece procede al rifacimento del cappotto termico, si verifica il c.d. EFFETTO TRAINO, pertanto, il contribuente potrà beneficiare per l’intera spesa, della maxi detrazione del 110%.
Ciò in quanto la sostituzione della tipologia di infisso costituisce un intervento non effettuato autonomamente, ma congiuntamente al cappotto termico.
Facciamo un po’ di luce ora, sulla questione dello sconto in fattura e della trasformazione del beneficio in credito d’imposta.
Ciò è quanto esposto dall’art. 121 del Decreto Rilancio.
La ratio normativa è di rendere liquide le detrazioni che, a seguito del loro potenziamento, potrebbero non trovare capienza nelle imposte a debito dei soggetti beneficiari, causando cosi la perdita della detrazione.
Infatti, se per esempio Mario effettua spese per 50.000,00 € per il cappotto termico, ma ha capienza per una detrazione d’imposta di 30.000€, i restanti 20.000€ andrebbero persi.
Per ovviare a ciò quindi, sono state tracciate due strade, o si opta per lo sconto in fattura applicato dal fornitore, il quale recupera il credito d’imposta con facoltà successiva di cederlo a terzi, oppure, vi è la possibilità di trasformare la detrazione in credito d’imposta con facoltà di successiva cessione a terzi.
In attesa quindi della conversione in legge, gli aspetti fondamentali dell’ ecobonus, sommariamente sono questi, vi aspetto per le novità 😊
Francesca Meloni