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La tua attività rientra in una di queste categorie?

– Ristoranti, trattorie, fast food, tavole calde, pizzerie, birrerie;
– Negozi al minuto, supermercati;
– Bar, caffè, circoli, associazioni ricreative;
– Alberghi, pensioni, locande, rifugi alpini;
– Mense o spacci aziendali ? * *

Lo sai che è stato reintrodotto l’obbligo della DENUNCIA E CORRELATA LICENZA FISCALE PER LA VENDITA DI ALCOLICI?

Con L’ART. 13 BIS DEL D.L. n. 34/2019 (cosiddetto DECRETO DECRESCITA), il legislatore ha ripristinato questo adempimento, che era già previsto illo tempore prima dell’entrata in vigore della L.n. 124/2017 (cosiddetta LEGGE SULLA CONCORRENZA), la quale aveva esonerato i soggetti sopra indicati dall’obbligo su citato.

La fattispecie rimane regolata dall’art. 29 del TUA – D.LGS. n. 504/1995, ma tu per ora focalizzati su questa data: 29.08.2017.

Infatti, se sei un esercente già operativo ante 29.08.2017 e sei già in possesso della LICENZA FISCALE per la rivendita di alcolici, non sei tenuto ad ulteriori adempimenti, in quanto la licenza rilasciata in precedenza ha piena efficacia;

Se invece hai aperto la tua attività dopo il 29.08.2017 dovresti richiedere la licenza direttamente all’ UFFICIO DELLE DOGANE competente per il territorio, a patto che non si tratti di una nuova attività e sei ancora nella fase della richiesta della LICENZA COMMERCIALE allo sportello SUAP.

In quest’ultimo caso, grazie al D.LGS. n. 222/2016 relativo alla semplificazione dei procedimenti amministrativi,
puoi tirare un sospiro di sollievo, in quanto dal 30.06.2019 puoi nuovamente fare tutto contestualmente allo sportello unico per le attività produttive.

Sarà infatti il SUAP a trasmettere la richiesta all’UFFICIO DELLE DOGANE, il quale provvederà autonomamente a rilasciarti la LICENZA.

 Ricordati che il termine ultimo per adempiere è previsto per il 31 DICEMBRE 2019 e la denuncia va presentata ai sensi dell’art. 20 Regolamento MEF n. 153/2001, almeno 60 giorni prima dell’inizio attività.
Per color che risultassero inadempienti, sono previste sanzioni da un minimo di 258,00 € ad un massimo di 1.549,00 €.

 

 

 

 

*Non sono soggette a tale obbligo di denuncia fiscale le vendite di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre,
fiere, mostre ed eventi simili di carattere temporaneo.

*Per gli esercenti impianti di trasformazione,coordinamento, deposito e venditori all’ingrosso tale adempimento è sempre stato in vigore.

 

Francesca Meloni.

 

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