Cosa cambia da oggi?
- NUOVO LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI
Scatta dal 1° luglio 2020 il nuovo limite all’utilizzo del contante, che passa da € 2.999,99 a € 1.999,99; oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro in contanti tra soggetti.
In previsione dal 1° gennaio 2022, il tetto scenderà ulteriormente a € 999,99.
Il trasferimento in contanti superiore al predetto limite è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
La volontà del legislatore è stata quella di garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia e dunque canalizzazione i flussi finanziari più importanti agli Istituiti credito (banche, poste ad esempio).
2. BONUS FISCALE commissioni POS
È riconosciuto un CREDITO d’imposta del 30% sulle commissioni applicate dai prestatori di servizi di pagamento tracciato, a Commercianti, Artigiani e Professionisti che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali regolano l’incasso con carte di credito, debito o prepagate.
Possono usufruire del bonus fiscale gli operatori con ricavi o compensi, nell’anno d’imposta precedente (quindi 2019), di ammontare non superiore a € 400.000.
Il CREDITO può essere usato esclusivamente in compensazione nel modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
Con Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento tracciato, di trasmettere allo SDI, una Comunicazione contenente:
- il codice fiscale dell’esercente;
- il mese e l’anno di addebito;
- il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento e il numero delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
I prestatori di servizi di pagamento tracciato, devono comunicare telematicamente agli Esercenti, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento:
- l’elenco delle operazioni tracciabili effettuate nel periodo, con la specifica del numero e del valore totale di quelle complessive e di quelle riconducibili a consumatori finali
- il prospetto descrittivo delle commissioni addebitate nel mese.
Gli esercenti utilizzatori del CREDITO di imposta sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta, degli organi dell’amministrazione finanziaria, e conservata per un periodo di 10 anni dall’anno in cui il credito è stato utilizzato.