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Ebbene si,
anche il  nostro 730 ha subito gli effetti del Covid 19, con modifiche al calendario.
Il d.l. n. 9/2020 anticipa a quest’anno le nuove tempistiche originariamente introdotte dalla legge di Bilancio 2020  ( che avrebbero avuto effetto dal 2021), vediamo quali in sintesi qui di seguito:

 

  1.  In passato, nel caso di presentazione del modello 730 al Caf/Professionista la data ultima era fissata al 23 luglio, quest’anno al 30 settembre, idem per la presentazione tramite sostituto d’imposta (per il quale la data ultima era prevista per il 7 luglio).
    • Vi sono però delle date intermedie previste per la trasmissione all’Agenzia delle entrate, ovvero :
      -15 giugno 2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al      CAF/professionista o al sostituto entro il 31 maggio 2020;
    • 29 giugno 2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 20 giugno 2020;
    • 23 luglio 2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 21 giugno 2020 al 15 luglio 2020;
    • 15 settembre 2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 16 luglio 2020 al 31 agosto 2020;
    • 30 settembre 2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° 2020.

Restano confermate invece le date per le DICHIARAZIONI INTEGRATIVE: 

  • 25 OTTOBRE 2020 la data ultima di presentazione, da parte del contribuente, al Caf/ professionisra, della dichiarazione integrativa;
  • 10 NOVEMBRE 2020 la data ultima di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte del Caf/professionista, della dichiarazione integrativa.

 

  1. La seconda novità è relativa ai termini del conguaglio.
    La norma ante modifiche prevedeva che i sostituti d’imposta effettuassero i conguagli a partire dal mese di luglio (per i pensionati dal mese di agosto o settembre).
    Da quest’anno invece, il conguaglio andrà effettuato a partire dalla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

 

Novità per i soli lavoratori con contratto a tempo determinato.
Le nuove disposizioni prevedono che si possono adempiere gli obblighi di presentazione della dichiarazione, se il contratto dura ALMENO DAL MESE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AL TERZO MESE SUCCESSIVO, rivolgendosi al sostituto o a un caf- dipendenti purchè siano conosciuti i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

Francesca Meloni

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