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L’art. 119 del  D.L. 19 maggio 2020, n. 34, cd. Decreto Rilancio, ha previsto l’innalzamento al 110%  DELLA DETRAZIONE fiscale per determinati interventi in ambito di :
– EFFICIENZA ENERGETICA (ECOBONUS)
– RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO (SISMABONUS).

INTERVENTI CHE RIENTRANO NEL BENEFICIO:

DI SEGUITO I COSIDDETI LAVORI TRAINANTI:

SISMABONUS:

  1. Interventi relativi all’adozione di misure antisismiche degli edifici;
  2. Interventi per la riduzione di una o due classi di rischio Sismico relativi a:
    * edifici unifamiliari;
    * parti comuni di edifici condominiali;
    * Interventi di cui al punto 1 e 2 fruibili da Istituti autonomi per le case popolari;
  3. Sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

ECOBONUS:
– Interventi di isolamento termico
– Interventi sulle parti comuni degli edifici, su edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;

PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E I SISTEMI DI ACCUMULO (*1), E PER TUTTI GLI ALTRI INTERVENTI di efficientamento energetico  previsti nell’articolo 14 D.l. n. 63/2013 la fruizione del 110% è vincolata dal fatto che questi lavori DEVONO ESSERE FATTI CONGIUNTAMENTE AD UNO DEGLI INTERVENTI DI ECOBONUS O SISMABONUS su elencati. Salvo per gli edifici sottoposti a vincoli culturali o paesaggistici che non necessitano dei lavori trainanti.

 

(1*) La detrazione per gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo,  1) non e’ cumulabile con altri incentivi pubblici 2) è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non consumata o non condivisa 3) spetta anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

 

LA DETRAZIONE DEL 110% è APPLICABILE ALLE SPESE SOSTENUTE (rilevante la data del pagamento) dal 1 LUGLIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021, e va ripartita in 5 quota annuali con rate di pari importo;

REQUISITI DEGLI INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS

  1. E’ necessario conseguire il MIGLIORAMENTO DI ALMENO DUE CLASSI ENERGETICHE dell’edifico, ovvero, se non possibile, il conseguimento della CLASSE ENERGETICA PIU’ ALTA, da dimostrare mediante l’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) rilasciata da un tecnico abilitato, mediante dichiarazione asseverata, prima e dopo l’intervento.

 

SOGGETTI AI QUALI PUOI EFFETTUARE I LAVORI E CHE POSSONO USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI.

–   Condomini;
–   Singole unità immobiliari
–   Edifici unifamiliari, anche se adibiti a seconda casa;
–   Istituti autonomi case popolari;
–   Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
–   Organizzazione non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale iscritte negli apposti registri
NON E’ POSSIBILE BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE AL 110% PER LE ABITAZIONI DI LUSSO, classificate nelle categorie A/1, A/8, E A/9.

CESSIONE DEL CREDITO

Il tuo cliente può decidere:

  1. Di usufruire della detrazione d’imposta nella sua dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali di pari importo, nel caso in cui paghi direttamente al fornitore/esecutore dei lavori;
  2. Cedere totalmente il credito a te oppure ad altri soggetti compresi gli istituti di credito;
  3. Avere uno sconto in fattura;

 

Qualora il tuo cliente, opti per la soluzione n. 1, tu non avrai nessun ulteriore adempimento da porre in atto.
Se invece opta per il punto n. 2 o n. 3 (per la sola quota relativa allo sconto operato), potrai usufruire del credito in compensazione per i tuoi debiti d’imposta, oppure cedere il tuo credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. In questo caso e nel punto n. 3 è necessario dotarsi di VISTO DI CONFORMITA’
DEI DATI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTA LA SUSSITENZA DEI PRESUPPOSTI CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE.  (Rilasciato da soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, Dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, Caf).

 

NOTA BENE: SE ACCETTI DI EFFETTUARE DEI LAVORI, In cambio della cessione del credito d’imposta, assicurati e parla con il tuo consulente, affinchè si faccia un accurata valutazione sulle imposte che dovrai pagare, in quanto, se la detrazione spettante in un anno eccede l’imposta lorda che dovrai pagare, non potrai utilizzarla negli anni successivi.

 

  • IL CREDITO D’IMPOSTA PUO’ ESSERE CEDUTO ILLIMITATAMENTE A QUALSIASI SOGGETTO,
  • E’ POSSIBILE OPTARE PER LA CESSIONE O LO SCONTO IN FATTURA PER LE SPESE DI :
  1. Interventi per il Recupero del patrimonio edilizio;
  2. Interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus;
  3. Adozione di misure antisismiche rientranti nel sisma bonus;
  4. Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di bilancio 2020);
  5. Installazione di impianti fotovoltaici;
  6. Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.



    Francesca Meloni

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